Art. 2

In vigore dal 29 gen 1985
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1985. 2. Le disposizioni dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1495/80 restano applicabili alle merci per le quali il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è anteriore al 1o marzo 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14. (4) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 36.
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