Art. 2
In vigore dal 29 gen 1985
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1985.
2. Le disposizioni dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1495/80 restano applicabili alle merci per le quali il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è anteriore al 1o marzo 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14.
(4) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 36.
Storico versioni
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