Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1495/80 è modificato come appresso:
In vigore dal 29 gen 1985
1. Nel titolo i termini « degli » sono soppressi.
2. Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1495/80 è sostituito dal seguente:
« Articolo 3
1. A condizione che siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare, gli elementi in appresso elencati non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80:
a) spese relative al diritto di riprodurre le merci importate nella Comunità;
b) commissioni di acquisto.
2. Gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma del regolamento (CEE) n. 1224/80 a condizione che:
a) gli interessi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci;
b) l'accordo di finanziamento considerato sia stato stabilito per iscritto;
c) su richiesta, il compratore possa dimostrare che
- siffatte merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e
- il tasso dell'interesse richiesto non sia superiore al livello comunemente praticato per delle transazioni del genere al momento o nel paese dove è stato garantito il pagamento.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore, da una banca o da una altra persona fisica o giuridica ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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