Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1495/80 è modificato come appresso:

In vigore dal 29 gen 1985
1. Nel titolo i termini « degli » sono soppressi. 2. Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1495/80 è sostituito dal seguente: « Articolo 3 1. A condizione che siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare, gli elementi in appresso elencati non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80: a) spese relative al diritto di riprodurre le merci importate nella Comunità; b) commissioni di acquisto. 2. Gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma del regolamento (CEE) n. 1224/80 a condizione che: a) gli interessi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci; b) l'accordo di finanziamento considerato sia stato stabilito per iscritto; c) su richiesta, il compratore possa dimostrare che - siffatte merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e - il tasso dell'interesse richiesto non sia superiore al livello comunemente praticato per delle transazioni del genere al momento o nel paese dove è stato garantito il pagamento. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore, da una banca o da una altra persona fisica o giuridica ».
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