Art. 2
In vigore dal 25 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai contratti d'ammasso conclusi a partire da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
(1) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.
(4) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 5.
(6) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(7) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
(8) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:201:oj#art-2