Art. 2

In vigore dal 25 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai contratti d'ammasso conclusi a partire da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22. (4) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 5. (6) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (7) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12. (8) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.
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