Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1092/80 è modificato come segue:
In vigore dal 25 gen 1985
1. Nell' è aggiunto il seguente paragrafo 4:
« 4. Gli stessi prodotti non possono, in pari tempo, formare oggetto di un contratto d'ammasso privato ed essere ammessi al beneficio del pagamento anticipato della restituzione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o essere sottoposti al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 ».
2. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente testo:
« b) il termine per l'immagazzinamento della totalità del quantitativo di cui alla lettera a), che deve essere ultimato entro ventotto giorni dalla data della conclusione del contratto ».
3. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo:
« a) per i prodotti immagazzinati allo stato congelato, al peso prima della congelazione, imballaggio escluso, constatato:
- nel luogo di magazzinaggio, se i prodotti, al momento dell'ammasso sono congelati;
- nel luogo di congelazione, se i prodotti vengono congelati presso impianti adeguati, non annessi al luogo di magazzinaggio ».
4. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 8
1. I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento non si applica per la determinazione dell'ammasso quale è specificata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o quale è modificata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), o del paragrafo 4 seguente.
2. Il primo giorno del periodo d'ammasso è:
- per tutti i prodotti diversi da quelli di cui al secondo trattino, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di immagazzinamento,
- per i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati, il centottantunesimo giorno successivo alla data della pesatura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sulla totalità del quantitativo da immagazzinare.
3. Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso previsto dal contratto ».
4. Tuttavia, dopo due mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto, per un quantitativo non inferiore comunque a 10 tonnellate, o, in mancanza, la totalità del quantitativo che resta sotto contratto, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino, le carni ritirate:
- abbiano lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79,
- abbiano raggiunto la loro destinazione nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, o
- siano state depositate in un deposito di approvvigionamento riconosciuto in conformità dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.
In tal caso, il periodo di ammasso termina il giorno che precede:
- il primo giorno di uscita dall'ammasso, oppure
- il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, se i prodotti non sono stati rimossi.
L'importo dell'aiuto viene ridotto proporzionalmente alla diminuzione della durata di ammasso.
Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino indicando i quantitativi che intende esportare, e fornisce la prova dell'esportazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79, secondo le modalità stabilite in materia di restituzioni.
(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1. ».
5. Nell'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:
« In caso di accettazione della domanda, il giorno della conclusione del contratto è il giorno della decisione di cui al primo comma, lettera b). L'organismo d'intervento precisa in conformità la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) ».
6. Nell'articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma, è sostituito dal seguente testo:
« In caso di accettazione dell'offerta, il giorno della conclusione del contratto è il giorno della comunicazione di cui sopra. L'organismo d'intervento precisa in conformità la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) ».
7. Nell'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):
« c) mensilmente, in caso di riduzione o di proroga della durata d'ammasso conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), o in caso di riduzione del periodo d'ammasso, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, indicando i prodotti e i quantitativi che sono oggetto di modifica, nonché i mesi di uscita dall'ammasso previsti e modificati ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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