Art. 3
In vigore dal 28 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 7 novembre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.
(3) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 12.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 238 del 27. 8. 1983, pag. 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3042:oj#art-3