Art. 1
In vigore dal 28 ott 1983
A decorrere dal 7 novembre 1983 gli organismi d'intervento acquistano i quarti posteriori alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 a prezzi compresi entro i limiti fissati in allegato per i singoli prodotti, tenuto conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato di ingrassamento degli animali da cui provengono i prodotti medesimi.
Possono formare oggetto di acquisti all'intervento conformemente alle condizioni di cui sopra soltanto le carni provenienti da animali maschi.
Su richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore presenta a detto organismo, unitamente al quarto posteriore offerto, il quarto anteriore proveniente dalla stessa mezzena.
Storico versioni
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