Art. 6
In vigore dal 24 ott 1983
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1984 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e ne precisa , a tal fine , l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Storico versioni
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