Art. 1

In vigore dal 24 ott 1983
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , il dazio della tariffa doganale comune per le uve secche , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno , della sottovoce 08.04 B I , originarie della Spagna , è totalmente sospeso nell ' ambito di un contingente tariffario comunitario di 1 900 tonnellate . Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell ' atto di adesione del 1979 e nel regolamento ( CEE ) n . 3559/80 ( 2 ) .
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