Art. 5
In vigore dal 24 ott 1983
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1984 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1984 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1984 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1984 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù se del caso , la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .
Storico versioni
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