Art. 1

In vigore dal 24 ott 1983
Dal 1° gennaio 31 dicembre 1984 il dazio della tariffa doganale comune per i peperoni , della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune , originari di Cipro , è parzialmente sospeso al 4,5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 300 tonnellate . Nei limiti di questo contingente tariffario la Grecia applica i dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento .
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