Art. 2
In vigore dal 24 ott 1983
1 . Il contingente tariffario di cui all ' è diviso in due parti .
2 . La prima parte di 400 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote , che salvo l ' sono valide fino al 31 dicembre 1984 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux 53
Danimarca 5
Germania 10
Grecia 2
$Francia 15
Irlanda 5
Italia 3
Regno Unito 307
3 . La seconda parte , pari a 100 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3 1 . Se la quota uno Stato membro - quale è fissata dall ' , paragrafo 2 , ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l ' - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota , esso procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3131:oj#art-2