Art. 1
In vigore dal 24 ott 1983
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , i dazi della tariffa doganale comune per le uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno , della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune , originarie di Cipro , sono totalmente sospesi nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 500 tonnellate .
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento .
Storico versioni
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