Art. 7

In vigore dal 24 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla propria parte cumulata del contingente comunitario . 2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate . 3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membr viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione in libera pratica .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:3130:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo