Art. 1
In vigore dal 24 ott 1983
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sottoindicati , originari di Cipro , sono sospesi ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario totale di 10 000 ettolitri ;
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * *
* C . altri : * *
* I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti contenenti : * * $$ * ex a ) 2 litri o meno : * *
* - Vini di uve fresche * 3,6 ECU/hl *
* II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *
* ex a ) 2 litri o meno : * *
* - Vini di uve fresche diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % vol * 4,2 ECU/hl *
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento .
2 . I vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento . Affinchù essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere rispettato l ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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