Art. 7

In vigore dal 24 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario . 2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate . 3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica . 4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
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