Art. 2
In vigore dal 24 ott 1983
1 . Una prima parte di 3 200 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto dell ' sono valide fino al 31 dicembre 1984 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 900 *
Danimarca * 110 *
Germania * 150 *
Grecia * 10 *
Francia * 1 780 *
Irlanda * 55 *
Italia * 55 *
Regno Unito * 140 *
2 . La seconda parte , di 1 100 tonnellate , costituisce la riserva .
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