Art. 2

In vigore dal 24 ott 1983
1 . Una prima parte di 3 200 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto dell ' sono valide fino al 31 dicembre 1984 , ammontano a : ( in tonnellate ) Benelux * 900 * Danimarca * 110 * Germania * 150 * Grecia * 10 * Francia * 1 780 * Irlanda * 55 * Italia * 55 * Regno Unito * 140 * 2 . La seconda parte , di 1 100 tonnellate , costituisce la riserva .
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