Art. 5

In vigore dal 24 ott 1983
Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1984 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1984 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischi di non essere utilizzata . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1984 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1984 e imputate sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva .
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