Art. 1
In vigore dal 24 ott 1983
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario dei 8 250 tonnellate per le polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie del Marocco .
2 . Nel limite di tale contingentale tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all ' 11,9 % .
Nei limiti di tale contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell ' atto di adesione del 1979 e del regolamento ( CEE ) n . 3511/81 ( 2 ) .
Storico versioni
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