Art. 1

In vigore dal 24 ott 1983
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario dei 8 250 tonnellate per le polpe di albicocche , della sottovoce ex 20.06 B II c ) 1 aa ) della tariffa doganale comune , originarie del Marocco . 2 . Nel limite di tale contingentale tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all ' 11,9 % . Nei limiti di tale contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia dell ' atto di adesione del 1979 e del regolamento ( CEE ) n . 3511/81 ( 2 ) .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:3126:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo