Art. 2

In vigore dal 21 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56. (3) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16. (4) GU n. L 225 del 18. 8. 1983, pag. 11. (5) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
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