Art. 1
In vigore dal 21 ott 1983
L'applicazione del regolamento (CEE) n. 443/77 è sospesa sino il 1o novembre 1983.
Tuttavia, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 443/77 restano applicabili per gli impegni di acquisto contratti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento in conformità delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 368/77.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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