Art. 2
In vigore dal 19 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. C 192 del 19. 7. 1983, pag. 3.
(2) Parere reso il 14 ottobre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 111 del 23. 4. 1981, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2967:oj#art-2