Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1054/81 è modificato come segue:

In vigore dal 19 ott 1983
1) All'articolo 4, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: « 1. L'azione comune è limitata: - per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), a due anni a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Commissione, delle modalità di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2; - per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), al 30 aprile 1984. 2. Le spese sostenute dall'Irlanda e dal Regno Unito relativamente all'Irlanda del Nord per le misure in causa possono beneficiare del contributo del Fondo, sezione orientamento, a condizione che non eccedano: - 3,2 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b); - 37,5 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c); - 27 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); - 7,6 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e). Tuttavia, ove ciò si rivelasse successivamente necessario, a richiesta degli Stati membri interessati e secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione può modificare i limiti massimi sopraindicati, senza peraltro eccedere un importo globale imputabile di 75,3 milioni di ECU ». 2) All'articolo 5, paragrafo 1, l'importo di « 27,5 milioni di ECU » è sostituito da « 37,5 milioni di ECU ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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