Art. 2
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Il contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo I è suddiviso in due parti .
2 . Una prima parte di 12 000 tonnelatte viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , salvo l ' , sono valide dal 1° gennaio 31 dicembre 1984 , ammontano per gli Stati membri a :
( in tonnellate )
Benelux * 1 122 *
Danimarca * 1 *
Germania * 6 801 *
Grecia * 5 *
Francia * 511 *
Irlanda * 1 *
Italia * 1 428 *
Regno Unito * 2 131 *
3 . La seconda parte , di 600 tonnellate , costituisce la riserva .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:3057:oj#art-2