Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Il contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo I è suddiviso in due parti . 2 . Una prima parte di 12 000 tonnelatte viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , salvo l ' , sono valide dal 1° gennaio 31 dicembre 1984 , ammontano per gli Stati membri a : ( in tonnellate ) Benelux * 1 122 * Danimarca * 1 * Germania * 6 801 * Grecia * 5 * Francia * 511 * Irlanda * 1 * Italia * 1 428 * Regno Unito * 2 131 * 3 . La seconda parte , di 600 tonnellate , costituisce la riserva .
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