Art. 7
In vigore dal 17 ott 1983
1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate a norma dall ' renda possibile , senza discontinuità , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3 .
Storico versioni
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