Art. 6
In vigore dal 17 ott 1983
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione delle riserve .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1984 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' .
Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica l ' importo allo Stato membro che effettua l ' ultimo prelievo .
Storico versioni
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