Art. 3

In vigore dal 17 ott 1983
1 . Qualora la quota iniziale di uno Stato membro , fissata nell ' , paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva , in caso di applicazione dell ' - venga utilizzata per i 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , arrotondata eventualmente all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta . 2 . Se , una volta esaurita la quota iniziale , la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per i 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari la 7,5 % della propria quota iniziale . 3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più , detto Stato membro procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
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