Art. 1
In vigore dal 17 ott 1983
1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1984 , nella Comunità a nove è aperto un contingente tariffario comunitario di 430 000 ettolitri per i vini di uve fresche ed i mosti di uve fresche mutizzati con alcole , esclusi i vini resinati ( Retsina ) , della voce 22.05 della tariffa doganale comune , interamente ottenuti in Grecia .
2 . Entro i limiti di tale contingente tariffario , i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti ai livelli indicati nella seguente tabella :
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Codice Nimexe ( 1981 ) * Aliquota dei dazi *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * * *
* A . Vini spumanti * 22.05-01 , 09 * 2,4 ECU l ' hl *
* B . Vini , diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati aventi , alla temperatura di 20 °C , una sovrappressione dovuta all ' anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar * 22.05-15 * 2,4 ECU l ' hl ( a ) *
* C . altri : * * *
* I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti contenenti : * * *
* a ) due litri o meno * 22.05-16 , 17 , 18 , 19 * 0,8 ECU l ' hl ( b ) *
* b ) più di due litri * 22.05-20 , 22 , 23 , 24 * 0,6 ECU l ' hl ( b ) *
* C . II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * * *
* a ) due litri o meno * 22.05-26 , 27 , 28 , 29 * 1 ECU l ' hl ( b ) *
* b ) più di due litri * 22.05-32 , 33 , 34 , 36 * 0,7 ECU l ' hl ( b ) *
* III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol , presentati in recipienti contenenti : * * *
* a ) due litri o meno : * * *
* 2 . altri * 22.05-39 * 1,2 ECU l ' hl ( b ) *
* b ) più di due litri : * * *
* 3 . altri * 22.05-49 * 1 ECU l ' hl ( b ) *
* IV . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol , presentati in recipienti contenenti : * * *
* a ) due litri o meno : * * *
* 2 . altri * 22.05-54 * 1,3 ECU l ' hl ( b ) *
* b ) più di due litri : * * *
* 3 . altri * 22.05-68 * 1,3 ECU l ' hl ( b ) *
* V . con titolo alcolometrico effettivo a 22 % vol , presentati in recipienti contenenti : * * *
* a ) due litri o meno * 22.05-91 * 0 ECU l 'hl per % vol di alcole + 0,7 ECU l 'hl ( b ) *
* b ) più di due litri * 22.05-98 * 0 ECU l 'hl per % vol di alcole ( b ) *
( a ) Oltre al dazio , è prevista in talune condizioni l ' applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti .
( b ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo ai vini , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune .
Storico versioni
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