Art. 2

In vigore dal 17 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. C 204 del 30. 7. 1983, pag. 7. (2) Parere reso il 16 settembre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 27. (4) GU n. L 26 del 28. 1. 1983, pag. 3.
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