Art. 2
In vigore dal 17 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. C 204 del 30. 7. 1983, pag. 7.
(2) Parere reso il 16 settembre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 27.
(4) GU n. L 26 del 28. 1. 1983, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2910:oj#art-2