Art. 1
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1430/82 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 17 ott 1983
« Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1984. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2910:oj#art-1