Art. 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1430/82 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 17 ott 1983
« Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1984. »
Storico versioni

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eli:reg:1983:2910:oj#art-1

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