Art. 2
In vigore dal 17 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 309 del 5. 11. 1982,. pag. 28.
(4) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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