Art. 2

In vigore dal 17 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6. (3) GU n. L 309 del 5. 11. 1982,. pag. 28. (4) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 309 del 5. 11. 1982, pag. 30.
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