Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2959/82 è modificato come segue:
In vigore dal 17 ott 1983
1) nel titolo del regolamento e all', i termini « per la campagna 1982/1983 » sono sostituiti dai termini « per le campagne 1982/1983 e 1983/1984 »;
2) nell'articolo 11, i termini « non oltre il 31 maggio 1983 » sono sostituiti dai termini « non oltre il 31 maggio di ogni campagna »;
3) nell'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
« a) non essere stati perseguiti per irregolarità costatate in occasione dei controlli effettuati in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2965/82 (1);
(1) GU n. L 310 del 6. 11. 1982, pag. 7 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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