Art. 3
In vigore dal 13 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 8.
(4) GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 22.
(5) GU n. L 64 del 10. 3. 1983, pag. 12.
(6) GU n. L 203 del 27. 7. 1983, pag. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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