Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2290/82 è modificato come segue:
In vigore dal 13 ott 1983
1. All'articolo 4, paragrafo 3, la data del « 31 luglio 1983 » è sostituita con « 30 settembre 1983 ».
2. All'articolo 6, paragrafo 7, secondo e terzo comma, la data del « 1o aprile 1984 » è sostituita con « 1o giugno 1984 ».
3. All'articolo 7, paragrafo 3, la data del « 31 agosto 1983 » è sostituita con « 31 ottobre 1983 ».
4. All'articolo 9, paragrafo 4, la data del « 31 ottobre 1983 » è sostituita con « 31 dicembre 1983 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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