Art. 2
In vigore dal 11 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 17 ottobre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30.
(4) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 16.
(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2838:oj#art-2