Art. 2

In vigore dal 11 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 17 ottobre 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56. (3) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30. (4) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 16. (5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4. (6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 6.
Storico versioni

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