Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2793/77 è modificato come segue:
In vigore dal 11 ott 1983
1. All', paragrafo 2, l'importo di « 9,60 ECU per 100 chilogrammi » è sostituito dall'importo di « 9,10 ECU per 100 chilogrammi ».
2. All'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), gli importi di « 2,06 ECU » e di « 5,21 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai seguenti importi « 2,58 ECU » e « 5,58 ECU ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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