Art. 2
In vigore dal 6 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', punto 2, si applica a decorrere dal 15 ottobre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28.
(6) GU n. L 210 del 2. 8. 1983, pag. 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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