Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2742/82 è modificato come segue:

In vigore dal 6 ott 1983
1. Il testo dell', paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo: « 3. Dopo aver convertito il prezzo minimo e la tassa di compensazione in moneta nazionale per mezzo del tasso rappresentativo, l'importo ottenuto è moltiplicato per il coefficiente seguente: per il marco tedesco: 0,892 per il fiorino olandese: 0,932 per la dracma greca: 1,023 per il franco belga/lussemburghese: 1,000 per il franco francese: 1,059 per la lira italiana: 1,016 per la corona danese: 0,980 per la sterlina inglese: 0,925 per la sterlina irlandese: 1,000 » 2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: « 4. I titoli d'importazione sono validi per un periodo di tre mesi dalla data in cui sono rilasciati ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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