Art. 2

In vigore dal 6 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56. (3) GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 19. (4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29. (5) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 14. (6) GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24. (7) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 12. (8) GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 25.
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