Art. 2
In vigore dal 6 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 143 del 2. 6. 1983, pag. 19.
(4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(5) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 14.
(6) GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.
(7) GU n. L 146 del 4. 6. 1983, pag. 12.
(8) GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 25.
Storico versioni
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