Art. 1
In vigore dal 6 ott 1983
Il testo delle disposizioni che figura nell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1107/68, nell', paragrafo 1, lettera f), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2496/78, nell', paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1402/83 e nell', paragrafo 1, lettera d), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1441/83, è sostituito dal seguente testo:
« - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.
In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,
i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato;
ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.
Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2793:oj#art-1