Art. 2
In vigore dal 3 ott 1983
Gli importi vincolati a titolo del dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CEE) n. 1479/83, sono riscossi definitivamente nella loro totalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2786:oj#art-2