Art. 1
In vigore dal 3 ott 1983
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame della sottovoce 28.38 A ex II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.38-27, originario della Cecoslovacchia e dell'URSS.
2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, non sdoganato e
- 507 ECU per il solfato di rame originario della Cecoslovacchia,
- 475 ECU per il solfato di rame originario dell'URSS,
oppure, se più elevato,
- 15 % per il solfato di rame originario della Cecoslovacchia e
- 17 % per il solfato di rame originario dell'URSS.
3. Il dazio non si applica ai prodotti originari della Cecoslovacchia ed esportati dalla Chemapol Foreign Trade Company Limited, Praga.
4. Al dazio si applicano le disposizioni applicabili ai dazi doganali.
Storico versioni
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