Art. 3

In vigore dal 11 nov 1982
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere noti i loro punti di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del suddetto regolamento, il dazio si applica per un periodo di quattro mesi oppure fino all'approvazione da parte del Consiglio di provvedimenti definitivi.
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