Art. 3
In vigore dal 11 nov 1982
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere noti i loro punti di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.
Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del suddetto regolamento, il dazio si applica per un periodo di quattro mesi oppure fino all'approvazione da parte del Consiglio di provvedimenti definitivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1982:3018:oj#art-3