Art. 2

In vigore dal 11 nov 1982
1. È imposto un dazio provvisorio antidumping sul carbonato di sodio denso di cui alla sottovoce 28.42 A ex II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 28.42-31, originario degli Stati Uniti d'America. 3. Il dazio non si applica al carbonato di sodio esportato dalla FMC Corporation e dalla Allied Corporation. 3. L'importo del dazio è pari a 24,63 ECU per tonnellata, ad eccezione delle esportazioni effettuate dalla Texasgulf Chemicals Company, per le quali il dazio ammonta a 22,24 ECU per tonnellata. 4. Ai fini del presente regolamento, si intende per carbonato di sodio denso il carbonato di sodio avente un peso specifico superiore a 0,700 kg/dm3 e formato da grani aventi un diametro superiore a 0,4 mm. 5. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 6. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione, che dovrà essere pari all'importo del dazio provvisorio.
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