Art. 3
In vigore dal 9 nov 1982
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. ENGGAARD
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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