Art. 1

In vigore dal 9 nov 1982
1. Un aiuto al consumo diretto di burro viene concesso in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo. 2. L'aiuto è fissato a 130 ECU per 100 chilogrammi per la Grecia e l'Italia e a 85 ECU per 100 chilogrammi per la Danimarca e il Lussemburgo.
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