Art. 2
All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2457/82, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
In vigore dal 9 nov 1982
« L'importo dell'aiuto è fissato a:
- 0,33 ECU per % vol di alcole contenuto nel prodotto da distillare, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vinaccia rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili;
- 0,37 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto da distillare, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili;
- 0,39 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto da distillare, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione ha un titolo alcolometrico di almeno 86 % vol».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1982:2982:oj#art-2