Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/82 è modificato come appresso:

In vigore dal 9 nov 1982
1. All', paragrafo 4, primo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente testo: «- alla media dei quantitativi vinificati nelle campagne viticole dal 1974/1975 al 1979/1980, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino ». 2. All', paragrafo 4, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente testo: « Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, secondo trattino, i criteri di ripartizione per ettaro o per produttore del quantitativo totale normalmente vinificato in ogni unità amministrativa saranno stabiliti prima del 15 dicembre. Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, terzo trattino, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è uguale, per ogni unità amministrativa, al quantitativo totale normalmente vinificato diviso per il numero di ettari a vigneto delle varietà in questione ». 3. All'articolo 6 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. Dalla distillazione dei vini di cui all', paragrafo 4, primo comma, terzo trattino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol ». 4. All'articolo 7, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: « L'importo dell'aiuto è fissato a: - 0,88 ECU per % vol di alcole per ettolitro di vino, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione ha un titolo alcolometrico non superiore a 85 % vol né inferiore a 52 % vol e risponde alle disposizioni qualitative nazionali applicabili alle acquaviti di vino; - 0,90 ECU per % vol di alcole per ettolitro di vino, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione ha un titolo alcolometrico non inferioere a 86 % vol ». 5. All'articolo 7, paragrafo 3, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente testo: « Se tale prova non è fornita nel termine di cui al secondo comma, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se la prova è presentata dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1o marzo 1984, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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