Art. 4
In vigore dal 25 giu 1979
1 . Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario .
2 . Il Regno Unito prende le misure atte a far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP alle condizioni di cui agli siano riservati al fabbisogno del proprio consumo interno .
3 . La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente .
4 . Ove sia necessario , consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro , oppure su iniziativa della Commissione .
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