Art. 1

In vigore dal 25 giu 1979
A decorrere dal 1° luglio 1979 e fino al 29 febbraio 1980 , il rum , l ' arack e il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , originari degli Stati ACP , sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 117 404 ettolitri di alcole puro .
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